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STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

KIZOMBA ITALIA ASD

Art. 1 – Denominazione e sede

1. E’ costituita una associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata “KIZOMBA ITALIA A.S.D.” con sede in via dei Piccardi 1/d 34132 Trieste

Art. 2 – Scopi

1. L’associazione non persegue fini di lucro, è apolitica e non ha pregiudizi sociali.

2. Essa ha per finalità la promozione, sviluppo, diffusione e di attività sportiva connessa alla pratica della danza intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della danza in ogni suo genere.

3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere le seguenti attività:

  1. gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva della danza, pubblici e privati, nonché svolgimento di attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della danza.
  2. organizzazione e rappresentazione di manifestazioni sportive, sia in ambienti pubblici che privati, sia all’aperto che al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati;
  3. istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
  4. attuazione di servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sala di lettura, sala giochi, bar interno, spaccio, mense, trattenimento musicali, videoteca, ludoteca, ecc.;
  5. adesione, in Italia ed all’estero, a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
  6. organizzazione e la promozione di convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi e centri di studio e addestramento nel campo sportivo, educativo, ricreativo, turistico e del tempo libero;
  7. edizione e diffusione di riviste, opuscoli, prontuari, vademecum, e comunque ogni pubblicazione connessa all’attività sportiva educativa e ricreativa;
  8. svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente la danza, altre attività sportive, il tempo libero, ecc.;
  9. organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento per educatori, operatori sociali e psicologi;
  10. assistenza, mediante personale specializzato, di tutte le pratiche concernenti l’attività sportiva, educativa e ricreativa;
  11. l’esercizio di tutte quelle altre funzioni che venissero demandate all’Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione della Associazione.

4. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

5. L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

6. L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive imposte dalla legge, dal CONI e a tutte le disposizioni statutarie della Federazione Italiana Danza Sportiva e s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari adottati da questi ultimi a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinari attinenti all’attività sportiva.

6. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

7. L’associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 3 – Durata

1. La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 – Domanda di ammissione

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.

2. Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta.

Condizione indispensabile per acquisire e conservare lo status di socio è l'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, nonché la scrupolosa osservazione delle norme statutarie e delle deliberazioni dell'Associazione, con particolare riguardo alla materia dei contributi associativi e del tesseramento federale. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, della Federazione Italiana Danza Sportiva e dei suoi organi.

3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo.

5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 - Requisiti dei soci

Nell’Associazione i soci si distinguono in:

a) Soci fondatori, con diritto di voto ed elettorato attivo e passivo;

b) Soci effettivi, con diritto di voto ed elettorato attivo e passivo;

c) Soci ordinari, senza diritto di voto e di elettorato attivo e passivo; possono partecipare all’assemblea ordinaria con diritto di parola;

d) Soci benemeriti, senza diritto di voto e di elettorato attivo e passivo; possono partecipare all’assemblea ordinaria con diritto di parola;

e) Soci onorari; senza diritto di voto e di elettorato attivo e passivo; possono partecipare all’assemblea ordinaria con diritto di parola;

f) Soci sostenitori; senza diritto di voto e di elettorato attivo e passivo; possono partecipare all’assemblea ordinaria con diritto di parola.

Sono soci fondatori coloro i quali danno vita all’Associazione.

Sono ammessi alla qualifica di soci effettivi, i soci fondatori. I soci ordinari allo scadere del secondo anno di iscrizione e non oltre il terzo potranno presentare domanda di ammissione a socio effettivo al consiglio direttivo il quale insindacabilmente deciderà l’eventuale ammissione che diventerà effettiva solo dopo il pagamento della quota associativa.

Sono soci ordinari le persone fisiche che partecipano alle attività sociali e ne facciano richiesta di iscrizione alla stessa secondo quanto disciplinato dal precedente articolo 4 e si impegnino a corrispondere una quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

L’ammissione viene approvata dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio.

L’ammissione alla qualifica di socio ordinario è definitiva dalla riscossione del pagamento della quota associativa annuale.

Sono soci benemeriti coloro che, al fine di fornire un più solido sostegno all’Associazione, s’impegnano a pagare una quota associativa annuale d’importo maggiorato.

Sono soci onorari coloro che sono nominati a tale ruolo dal Consiglio Direttivo in considerazione di particolari benemerenze, venendo, quindi, dispensati dal pagamento della quota associativa.

Sono soci sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche, i comitati, le associazioni che si impegnano a corrispondere una quota associativa annuale superiore a quella dei soci ordinari, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci sostenitori sono ammessi all’associazione mediante domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo sottoscritta e spedita via posta. L’ammissione viene decisa dal Consiglio Direttivo. I soci sostenitori non hanno diritto di voto, non sono eleggibili alle cariche sociali, affinché non si crei conflitto d’interesse.

Art. 6 – Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali. Il diritto all’elettorato attivo e passivo è limitato ai soci con qualifica di socio fondatore e/o socio effettivo.

2. Tali diritti verranno automaticamente acquisiti dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

Art. 7 – Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;

- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.

3. L’associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 8 – Organi

1. Gli organi sociali sono:

- l’Assemblea generale dei soci

- il Presidente

- il Consiglio Direttivo

Art. 9 – Assemblea

1. I soci fondatori ed i soci effettivi costituiscono l’Assemblea.

2. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

3. La convocazione dell’assemblea ordinaria deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio. L’Assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata con proposizione dell’ordine del giorno da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

4. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 10 – Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni con la qualifica di socio fondatore o socio effettivo.

2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 11 – Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione o contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

2. L’assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo.

3. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché il merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

5. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

6. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 12 – Validità assembleare

1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 13 – Assemblea straordinaria

1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell’adunanza.

2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo della Associazione. Esso è composto da

almeno tre membri eletti dall’Assemblea ordinaria tra i Soci aventi diritto di voto. Il Consiglio Direttivo una volta eletto nomina tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente e/o Dirigente responsabile, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza e con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

5. I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte dall’Associazione e in caso siano colpiti da provvedimenti disciplinari dagli Organi della Federazione Italiana Danze Sportive superiori a 90 giorni, decadono dalla carica e per il periodo dell’inibizione non possono ricoprire cariche sociali.

Art. 15 – Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 16 – Convocazione Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Art. 17 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b) stabilire gli importi delle quote associative annue;

c) deliberare su argomenti di carattere economico e finanziario, compresa la stipula di contratti di sponsorizzazione;

d) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;

e) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;

f) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;

g) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

h) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.

Art. 18 – Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la firma legale. Come tale è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria dell’Associazione, mentre per la gestione straordinaria dell’Associazione, ivi compreso il potere di stipulare contratti di qualsiasi natura e genere, nonché ad acquisti sia di beni mobili che immobili è necessaria la delibera del Consiglio Direttivo. Firma, impegna, apre conti correnti bancari e postali in nome e per conto dell’Associazione.

Art. 19 – Il Vicepresidente e/o Dirigente responsabile

1. Il Vicepresidente e/o Dirigente Responsabile sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 20 – Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

2. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile del associazione sportiva dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

3. Le funzioni di Tesoriere possono essere conferite anche al Vicepresidente o al Segretario. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 21 – Il rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

Art. 22 – Anno sociale

1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre successivo.

Art. 23 – Patrimonio

1. Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dal fondo iniziale versato in parte uguale dai soci fondatori;

b) da beni di qualsiasi genere che diverranno proprietà dell’Associazione;

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a) quote sociali determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;

b) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;

c) da contributi di enti ed associazioni e da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;

d) dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.

Art. 24 – Libri sociali

1. Costituiscono libri sociali obbligatori dell’Associazione:

a) il libro Soci;

b) il libro verbale delle Assemblee;

c) il libro verbali del Consiglio Direttivo.

I libri sociali, rilegati e con pagine numerate progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario.

Art. 25 – Clausola compromissoria

1. Le controversie derivanti dalla attività sportiva nascenti tra l’Associazione e i Soci, ovvero tra i Soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale costituito ai sensi dello Statuto FIDS, che tutti i Soci si obbligano ad accettare.

2. L’Associazione ed i suoi Soci si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale la risoluzione di controversie tra essi insorte, che siano originate dalla loro attività sportiva o

associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federali ovvero nella competenza del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 806 e seguenti del

Codice di Procedura Civile, sempre che trattasi di controversie per le quali la Legge non escluda la compromettibilità in arbitri.

3. I modi, i termini e la procedura arbitrale sono fissati dal Regolamento di Giustizia FIDS,

garantendo che le parti concorrano in maniera paritaria alla nomina degli arbitri o che gli stessi siano nominati da un terzo imparziale.

Art. 26 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci con diritto di voto esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.

2. In caso di scioglimento dell’Associazione, la delibera Assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi, fatta salva la diversa destinazione di legge, ad altre organizzazioni con finalità sportive.

3. In caso di revoca o di mancato rinnovo dell’affiliazione e di scioglimento, rispondono in solido tra loro il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo della Società, delle obbligazioni assunte dalla Società verso FIDS ed i suoi Organi, verso le Società e i terzi affiliati o tesserati.

Art. 27 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge, le norme e le direttive del CONI nonché le disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nei Regolamenti della Federazione Italiana Danze Sportive cui l’Associazione è affiliata.

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